Art. 4

Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore

In vigore dal 21 feb 2019
Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore 1.   Le funzioni del consigliere-auditore sono esercitate in conformità ai paragrafi da 2 a 11. 2.   Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente e non riceve istruzioni nell'adempimento dei suoi compiti. 3.   Il consigliere-auditore è vincolato dalle norme dello statuto dei funzionari che vietano la divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle proprie funzioni e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio. 4.   Il consigliere-auditore tiene conto della necessità di garantire l'efficace applicazione dei regolamenti di base nel rispetto del diritto dell'Unione e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. 5.   Il consigliere-auditore ha accesso senza restrizioni e senza indebiti ritardi ai fascicoli attinenti a un procedimento in materia commerciale in qualsiasi fase del procedimento. 6.   Il consigliere-auditore adotta decisioni in conformità agli articoli da 12 a 16 e può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta su qualsiasi questione riguardante i diritti delle parti interessate che abbiano richiesto l'intervento del consigliere auditore. Il consigliere-auditore si adopera per assicurare che tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate, siano presi in considerazione nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte alla Commissione. 7.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore responsabile o dal suo delegato dell'iter di tutti i procedimenti in cui sia intervenuto, fino all'adozione di un atto giuridico definitivo. 8.   Il consigliere-auditore è informato senza indugio di ogni modifica sostanziale della posizione della Commissione nella fase di istituzione di misure definitive nei procedimenti in materia commerciale, al fine di poterne valutare il potenziale impatto sui diritti delle parti interessate. 9.   Il consigliere-auditore fornisce consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se del caso, al direttore generale circa il seguito da dare alle sue raccomandazioni e, se necessario, in merito a possibili rimedi. 10.   Il direttore responsabile consulta il consigliere-auditore in relazione a modifiche o aggiornamenti della politica concernente questioni procedurali e sostanziali che hanno un impatto sui diritti delle parti interessate o in relazione a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale. 11.   Il consigliere-auditore può presentare al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se necessario, al direttore generale osservazioni e raccomandazioni riguardanti qualsiasi questione emersa in un procedimento in materia commerciale.
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Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore (Art. 4 Decisione (UE) 2019/339) — Testo vigente | Portale Normativo