Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 feb 2019
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a)   «procedimento in materia commerciale»: ogni inchiesta o procedimento amministrativo condotti dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base; b)   «parte interessata»: ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale a norma dei regolamenti di base; c)   «diritti delle parti interessate»: i diritti procedurali e il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole nei procedimenti in materia commerciale.
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