Art. 7
Audizioni di singole parti interessate o gruppi di parti interessate con interessi simili con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
In vigore dal 21 feb 2019
Audizioni di singole parti interessate o gruppi di parti interessate con interessi simili con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
1. Su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili, il consigliere-auditore può organizzare e condurre un'audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
2. Una singola parte interessata può richiedere un'audizione su una questione specifica con un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. L'audizione ha luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi.
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