Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 7 feb 2019
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/443. 2.   La Commissione comunica individualmente, e in un formato adeguato, ai testimoni e alle persone interessate da un'indagine di sicurezza che i loro dati personali sono oggetto di trattamento. Informa inoltre individualmente le persone i cui dati sono trattati nel contesto delle misure di sicurezza adottate ai sensi dell', paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere d) e e) della decisione (UE, Euratom) 2015/443, in particolare nelle perquisizioni di locali della Commissione e di sistemi e attrezzature di informazione e comunicazione. 3.   Allorché limita totalmente o parzialmente la comunicazione agli interessati delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all' della presente decisione.
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Comunicazione di informazioni agli interessati (Art. 3 Decisione (UE) 2019/236) — Testo vigente | Portale Normativo