Art. 4
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
In vigore dal 7 feb 2019
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
1. Se limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso ai dati da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rinviata, omessa o negata fintanto che sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione in conformità dell' della presente decisione.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità all'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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