Art. 2
Eccezioni e limitazioni applicabili
In vigore dal 7 feb 2019
Eccezioni e limitazioni applicabili
1. Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi pregiudichi la sicurezza interna di istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi utilizzati nelle indagini di sicurezza, o leda i diritti e le libertà di altri interessati.
3. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nei seguenti casi:
a)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (5);
b)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
c)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su potenziali minacce e in materia di controspionaggio e antiterrorismo e nell'esecuzione delle sue indagini di sicurezza.
Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro alla Commissione che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione o che questa consultazione comprometterebbe la finalità delle sue attività a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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