Art. 7

Durata delle limitazioni

In vigore dal 7 feb 2019
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli della presente decisione continuano ad applicarsi finché permangono i motivi che le giustificano. 2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli o 5 della presente decisione non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e comunica all'interessato i motivi della limitazione. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3.   La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l'applicazione e all'atto della chiusura della pertinente indagine. Successivamente la Commissione valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni/rinvii.
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