Art. 8
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 7 feb 2019
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato dell'esito del riesame richiesto.
3. Lo scambio di informazioni con il responsabile della protezione dei dati durante l'intera procedura deve essere registrato nella forma appropriata.
Storico versioni
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