Art. 3
Comunicazione di informazioni agli interessati
In vigore dal 7 feb 2019
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
2. La Commissione comunica individualmente, e in un formato adeguato, ai testimoni e alle persone interessate da un'indagine di sicurezza che i loro dati personali sono oggetto di trattamento. Informa inoltre individualmente le persone i cui dati sono trattati nel contesto delle misure di sicurezza adottate ai sensi dell', paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere d) e e) della decisione (UE, Euratom) 2015/443, in particolare nelle perquisizioni di locali della Commissione e di sistemi e attrezzature di informazione e comunicazione.
3. Allorché limita totalmente o parzialmente la comunicazione agli interessati delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all' della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:236:oj#art-3