Art. 3
Diritto di accesso dell'interessato
In vigore dal 30 gen 2019
Diritto di accesso dell'interessato
1. Quando la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati medici personali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, informa l'interessato nella risposta alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo, della limitazione e dei principali motivi della stessa. La Commissione informa inoltre l'interessato in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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