Art. 4

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 30 gen 2019
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell'interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà degli altri interessati. 2.   Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati nel relativo fascicolo medico.
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