Art. 5

Durata delle limitazioni

In vigore dal 30 gen 2019
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui all' continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili. 2.   Qualora i motivi di una limitazione non siano più applicabili e l'interessato richieda nuovamente l'accesso ai dati medici personali in questione, la Commissione revoca la limitazione e comunica all'interessato i principali motivi della limitazione. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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