Art. 2
Limitazioni applicabili
In vigore dal 30 gen 2019
Limitazioni applicabili
1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5, la Commissione può limitare, caso per caso, il diritto degli interessati di accedere direttamente ai dati medici personali a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano e che sono trattati dalla Commissione, laddove l'accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell'interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l'interessato.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è consentito a un medico di scelta dell'interessato.
3. In tal caso, l'interessato, su richiesta, è rimborsato dal Servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso al fascicolo medico, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può superare la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche (5) e l'importo rimborsato all'interessato dal regime comune di assicurazione malattia ai sensi di tali disposizioni.
4. Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l'accesso agli stessi dati non sia già stato concesso.
5. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5 della presente decisione, la Commissione può limitare, caso per caso e in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725, il diritto degli interessati di accedere ai loro dati medici personali in suo possesso, se l'esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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