Art. 3 · Diritto di accesso dell'interessato

Art. 3

Diritto di accesso dell'interessato

In vigore dal 30 gen 2019
Diritto di accesso dell'interessato 1.   Quando la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati medici personali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, informa l'interessato nella risposta alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo, della limitazione e dei principali motivi della stessa. La Commissione informa inoltre l'interessato in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa. 3.   La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'. 4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
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