Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 14 dic 2018
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Allo stesso tempo la Commissione informa l'interessato circa la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l'adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta. Successivamente la Commissione/il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere in vigore eventuali limitazioni/rinvii.
Storico versioni
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