Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 14 dic 2018
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione registra i motivi di un'eventuale limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della sua necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine la registrazione indica in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe le finalità delle inchieste di politica commerciale e di difesa commerciale o delle limitazioni applicate a norma dell', paragrafi 2 o 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 2.   Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base, sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
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Registrazione delle limitazioni (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1996) — Testo vigente | Portale Normativo