Art. 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

In vigore dal 14 dic 2018
Eccezioni e limitazioni applicabili 1.   Allorché esercita le proprie funzioni con riguardo ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni previste in tale regolamento. 2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi pregiudichi lo scopo delle attività della Commissione in materia di politica commerciale e di difesa commerciale oppure leda i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può altresì limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze: a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione in virtù di altri motivi previsti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9); b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento delle inchieste di difesa commerciale. Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla Commissione non risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere. La lettera c) del primo comma non si applica qualora gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalgano sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.
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