Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 14 dic 2018
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet un'informativa sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività in materia di difesa commerciale che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, la Commissione provvede affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate. 2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle inchieste di politica commerciale o di difesa commerciale, la Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'.
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Comunicazione di informazioni agli interessati (Art. 3 Decisione (UE) 2018/1996) — Testo vigente | Portale Normativo