Art. 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

In vigore dal 14 dic 2018
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea 1.   Il responsabile della protezione è informato, senza indebito ritardo, ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati viene garantito l'accesso alle registrazioni e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto in merito all'esito del riesame richiesto.
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