Art. 7 · Durata delle limitazioni

Art. 7

Durata delle limitazioni

In vigore dal 14 dic 2018
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili. 2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Allo stesso tempo la Commissione informa l'interessato circa la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3.   La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l'adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta. Successivamente la Commissione/il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere in vigore eventuali limitazioni/rinvii.
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