Art. 22

Segretariato permanente dell'istanza

In vigore dal 6 set 2018
Segretariato permanente dell'istanza 1.   Le disposizioni di cui all', ad eccezione di quelle al paragrafo 2, lettera k), sono d'applicazione. 2.   In particolare, il segretariato: a) quando l'istanza è informata riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s'incarica della trasmissione del caso all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all', paragrafo 2; b) quando l'istanza è adita per un caso, verifica la qualità dell'autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati; c) individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari dell'istanza e gli osservatori, e ne verifica le qualifiche; d) verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa, una descrizione dei fatti, della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine; e) verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall'autorità che ha il potere di nomina o dall'ordinatore responsabile, a seconda dei casi; f) redige i progetti di parere da sottoporre all'esame dell'istanza per decisione e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso; g) trasmette le raccomandazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 all'ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente; h) se l'istanza ritiene che il caso sia di competenza dell'OLAF, trasmette la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa l'OLAF.
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Segretariato permanente dell'istanza (Art. 22 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo