Art. 7
Segretariato permanente
In vigore dal 6 set 2018
Segretariato permanente
1. Il segretariato permanente dell'istanza è assicurato da funzionari o agenti della direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo.
2. Sotto l'autorità del presidente, il segretariato permanente:
a)
verifica il ruolo delle autorità che hanno sottoposto il caso, dei loro rappresentanti designati e degli osservatori;
b)
verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa;
c)
individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori;
d)
gestisce le attività e i contatti con l'autorità che ha sottoposto il caso, il Servizio giuridico della Commissione e altre entità che sono o potrebbero essere associate al caso in esame, per ottenere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei fascicoli;
e)
stabilisce i progetti da sottoporre all'esame dell'istanza e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
f)
propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni dell'istanza;
g)
stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni dell'istanza e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni;
h)
verifica la presenza delle persone e dei documenti richiesti per garantire la regolarità delle deliberazioni dell'istanza;
i)
assiste alle deliberazioni dell'istanza e dà loro seguito;
j)
stabilisce per ogni caso un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo trasmette ai membri;
k)
si occupa di inviare le notifiche agli operatori economici;
l)
comunica all'autorità che ha sottoposto il caso la raccomandazione adottata dall'istanza;
m)
si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata all'istanza o concernente le sue attività;
n)
tiene il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza e delle decisioni prese dall'ordinatore responsabile;
o)
si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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