Art. 7 · Segretariato permanente

Art. 7

Segretariato permanente

In vigore dal 6 set 2018
Segretariato permanente 1.   Il segretariato permanente dell'istanza è assicurato da funzionari o agenti della direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo. 2.   Sotto l'autorità del presidente, il segretariato permanente: a) verifica il ruolo delle autorità che hanno sottoposto il caso, dei loro rappresentanti designati e degli osservatori; b) verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa; c) individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori; d) gestisce le attività e i contatti con l'autorità che ha sottoposto il caso, il Servizio giuridico della Commissione e altre entità che sono o potrebbero essere associate al caso in esame, per ottenere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei fascicoli; e) stabilisce i progetti da sottoporre all'esame dell'istanza e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso; f) propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni dell'istanza; g) stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni dell'istanza e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni; h) verifica la presenza delle persone e dei documenti richiesti per garantire la regolarità delle deliberazioni dell'istanza; i) assiste alle deliberazioni dell'istanza e dà loro seguito; j) stabilisce per ogni caso un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo trasmette ai membri; k) si occupa di inviare le notifiche agli operatori economici; l) comunica all'autorità che ha sottoposto il caso la raccomandazione adottata dall'istanza; m) si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata all'istanza o concernente le sue attività; n) tiene il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza e delle decisioni prese dall'ordinatore responsabile; o) si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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