Art. 9
Collaborazione tra l'istanza e l'OLAF
In vigore dal 6 set 2018
Collaborazione tra l'istanza e l'OLAF
1. L'OLAF opera in stretta collaborazione con l'istanza, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori.
2. Quando la richiesta dell'autorità che ha sottoposto il caso si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF, prima di inviare la notifica all'operatore economico l'istanza consulta l'Ufficio per non compromettere la riservatezza dei procedimenti giudiziari e delle indagini da esso svolti o coordinati, compresa la protezione degli informatori, e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali, se noti.
3. Per la comunicazione agli operatori economici o ai loro agenti di informazioni emerse dalle indagini o relative alle indagini effettuate o coordinate dall'OLAF è necessario l'accordo di quest'ultimo.
Storico versioni
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