Art. 10
Ricorso all'istanza
In vigore dal 6 set 2018
Ricorso all'istanza
1. L'istanza viene adita in base a una domanda di raccomandazione di un ordinatore delegato della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei.
Qualora l'istanza sia adita da un'autorità estranea alla Commissione, il segretariato permanente stabilisce immediatamente i dovuti contatti al fine di garantire la riservatezza della corrispondenza relativa al caso in esame per entrambe le parti.
2. La domanda è trasmessa al segretariato per posta elettronica, in forma riservata, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu.
3. Qualora venga a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'autorità che ha sottoposto il caso si rivolge il più rapidamente possibile all'istanza, tranne in casi debitamente giustificati.
4. La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni disposte all'articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Contiene altresì le altre pertinenti informazioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, tra cui le relazioni dell'OLAF, se del caso. Comprende infine una scheda informativa debitamente compilata.
Storico versioni
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