Art. 11

Convocazione dell'istanza

In vigore dal 6 set 2018
Convocazione dell'istanza L'istanza si riunisce su convocazione del suo presidente al fine di: a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare conformemente all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini della sua notifica all'operatore economico interessato; b) adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 6, del medesimo regolamento; c) trattare le questioni relative al funzionamento dell'istanza.
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Convocazione dell'istanza (Art. 11 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo