Art. 11
Convocazione dell'istanza
In vigore dal 6 set 2018
Convocazione dell'istanza
L'istanza si riunisce su convocazione del suo presidente al fine di:
a)
stabilire la qualificazione giuridica preliminare conformemente all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini della sua notifica all'operatore economico interessato;
b)
adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
c)
trattare le questioni relative al funzionamento dell'istanza.
Storico versioni
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