Art. 20

Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti

In vigore dal 6 set 2018
Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti 1.   Quando emette un parere di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'istanza si compone dei membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti: a) un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessati; b) un membro, designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato; c) un membro del servizio giuridico dell'istituzione, dell'ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei del membro del personale interessato. 2.   Ciascuno di questi tre membri ha un supplente, che è designato, a seconda dei casi: a) dall'autorità che ha il potere di nomina interessata; b) dal comitato del personale interessato; c) dal servizio giuridico interessato.
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Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti (Art. 20 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo