Art. 20
Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti
In vigore dal 6 set 2018
Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti
1. Quando emette un parere di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'istanza si compone dei membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti:
a)
un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessati;
b)
un membro, designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato;
c)
un membro del servizio giuridico dell'istituzione, dell'ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei del membro del personale interessato.
2. Ciascuno di questi tre membri ha un supplente, che è designato, a seconda dei casi:
a)
dall'autorità che ha il potere di nomina interessata;
b)
dal comitato del personale interessato;
c)
dal servizio giuridico interessato.
Storico versioni
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