Art. 19

Principi

In vigore dal 6 set 2018
Principi 1.   Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, 8, 12, 13, 17 e 18 del Capo I del presente regolamento si applicano all'esercizio da parte dell'istanza della competenza consultiva conferitale dall'articolo 93 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Le disposizioni di cui agli altri articoli del Capo I del presente regolamento si applicano anche all'esercizio da parte dell'istanza della competenza di cui al paragrafo 1, fatte salve disposizioni specifiche previste dal presente capo.
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