Art. 17

Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni

In vigore dal 6 set 2018
Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari (7), i membri dell'istanza e del suo segretariato, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni dell'istanza o sono intervenute nell'elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da essa emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il suo supplente.
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Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni (Art. 17 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo