Art. 21
Designazione degli osservatori
In vigore dal 6 set 2018
Designazione degli osservatori
1. Il Servizio giuridico della Commissione designa un osservatore se il membro del personale interessato non appartiene alla Commissione.
2. L'ordinatore responsabile o, a seconda dei casi, il capo delegazione dell'Unione che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato, o i loro rappresentanti hanno lo status di osservatori.
3. L'OLAF designa un osservatore qualora la comunicazione relativa alla presunta violazione di una disposizione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, di un'altra disposizione relativa alla gestione finanziaria o del controllo delle operazioni provenga da un'informazione trasmessa dall'Ufficio.
4. L'ufficio disciplinare dell'istituzione o dell'organo interessato designa un osservatore nel caso l'istanza sia consultata dall'autorità avente il potere di nomina. Negli altri casi, può essere invitato dal presidente a designare un osservatore.
5. Dopo aver consultato i membri, il presidente può invitare altri osservatori.
Storico versioni
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