Art. 23

Consultazione dell'istanza

In vigore dal 6 set 2018
Consultazione dell'istanza 1.   Conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'istanza è convocata su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare o di un ordinatore responsabile, compreso un capo delegazione dell'Unione o un su vice che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato («le autorità che hanno sottoposto il caso»). 2.   Quando è informata direttamente da un membro del personale, l'istanza trasmette il fascicolo all'autorità avente il potere di nomina competente o, a seconda del caso, all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e ne informa il membro del personale. Se l'autorità che ha il potere di nomina competente decide di consultare l'istanza, ne informa il membro del personale. Se decide di non consultare l'istanza, informa quest'ultima e il membro del personale. Al fine di garantire un'efficace protezione degli informatori, come previsto all'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, l'istanza può decidere, in deroga al comma precedente, di non informare l'autorità che ha il potere di nomina competente e lo comunica all'OLAF.
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Consultazione dell'istanza (Art. 23 Decisione (UE) 2018/1220) — Testo vigente | Portale Normativo