Art. 7

In vigore dal 31 lug 2018
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia («legge n. 2003-8») e le misure attuate dalla Francia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, che non rientrano negli articoli da 1 a 5 della presente decisione, costituiscono aiuti incompatibili. La Francia è tenuta a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili.
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