Art. 5
In vigore dal 31 lug 2018
Le misure cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che queste misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
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