Art. 1

In vigore dal 31 lug 2018
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, risultanti dall'attuazione della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia («legge n. 2003-8»), non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE quando l'energia elettrica esentata dal CSPE è autoconsumata al fine di produrre elettricità.
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