Art. 2
In vigore dal 31 lug 2018
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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