Art. 10

In vigore dal 31 lug 2018
1.   Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. 2.   Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (61). 3.   La Francia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù del regime di cui all' a partire dalla data della notifica della presente decisione.
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Art. 10 Decisione (UE) 2019/767 — Testo vigente | Portale Normativo