Art. 10
In vigore dal 31 lug 2018
1. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.
2. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (61).
3. La Francia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù del regime di cui all' a partire dalla data della notifica della presente decisione.
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