Art. 12

In vigore dal 31 lug 2018
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: — l'elenco definitivo dei beneficiari dell'aiuto concesso nell'ambito del regime di cui agli ; — l'importo totale dell'aiuto percepito a titolo del regime di cui agli ; — l'importo totale di aiuto che ciascuno dei beneficiari può ricevere nell'ambito del piano di adeguamento; — gli importi di CSPE che ciascuno di essi ha ricevuto e che non costituisce aiuto ai sensi degli articoli da 1 a 3; — l'importo totale da recuperare presso ciascun beneficiario secondo il regime di cui all'; — l'importo complessivo finale (capitale e interessi) recuperato presso ciascun beneficiario; — una descrizione dettagliata delle misure programmate per conformarsi alla presente decisione. 2.   Alla procedura di recupero dovrà essere data attuazione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione. Nei tempi prescritti la Francia comunica alla Commissione i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto e che essi hanno effettivamente rimborsato l'aiuto da recuperare. 3.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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Art. 12 Decisione (UE) 2019/767 — Testo vigente | Portale Normativo