Art. 11

Relazione

In vigore dal 31 mag 2018
Relazione 1.   Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe di cui all', paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione; g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all', paragrafo 2; h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all', paragrafo 5; i) risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all', paragrafo 4; j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all', paragrafo 4; k) valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'; l) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all', in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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