Art. 11
Relazione
In vigore dal 31 mag 2018
Relazione
1. Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:
a)
dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;
b)
evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;
c)
evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;
d)
sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;
e)
mappe di cui all', paragrafo 1;
f)
risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione;
g)
informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all', paragrafo 2;
h)
risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all', paragrafo 5;
i)
risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all', paragrafo 4;
j)
risultati dei calcoli basati su modelli di cui all', paragrafo 4;
k)
valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all';
l)
risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all', in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità.
2. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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