Art. 11 · Relazione

Art. 11

Relazione

In vigore dal 31 mag 2018
Relazione 1.   Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe di cui all', paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione; g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all', paragrafo 2; h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all', paragrafo 5; i) risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all', paragrafo 4; j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all', paragrafo 4; k) valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'; l) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all', in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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