Art. 7
Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 31 mag 2018
Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escreto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d'azione neerlandese.
2. L'uso di fosfato da concimi chimici non è consentito.
3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa, è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l'azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno. Per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio.
4. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:
e)
numero dei capi di bestiame presso l'azienda agricola a superficie prativa e una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio di effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
f)
calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
g)
piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti;
h)
fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;
i)
il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa;
j)
quantitativo dell'effluente importato usato nell'azienda agricola a superficie prativa;
k)
calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e il quantitativo di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;
l)
calcolo dell'applicazione di azoto e di fosforo da effluenti per ogni appezzamento (parcelle dell'azienda agricola a superficie prativa uniformi per coltura e tipo di terreno);
m)
calcolo dell'applicazione di azoto da concimi chimici e di altro tipo per ciascun appezzamento;
n)
calcoli per determinare l'osservanza alle norme relative all'applicazione massima di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d'azione neerlandese.
Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.
5. Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.
6. Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:
a)
le superfici coltivate;
b)
il numero di capi e il tipo di bestiame;
c)
la produzione di effluente per capo di bestiame;
d)
il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda agricola a superficie prativa;
e)
il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.
7. Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un'analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, la norma di legge relativa all'applicazione di azoto stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la norma di legge relativa all'applicazione di azoto nel granturco stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 65 kg N/ha.
8. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.
Storico versioni
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