Art. 4

Condizioni generali per la deroga

In vigore dal 31 mag 2018
Condizioni generali per la deroga La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito. 1. I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato. 2. I Paesi Bassi istituiscono una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi: a) una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale; b) un'individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità alle norme nazionali in materia di effluenti; c) un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all', paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti; d) una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente effettive, proporzionate e dissuasive. La strategia rafforzata di applicazione delle norme è applicata e notificata alla Commissione entro il 30 settembre 2018 e rivista, se necessario, in base alle conclusioni raggiunte nel contesto delle misure di cui alle lettere da a) a d).
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Condizioni generali per la deroga (Art. 4 Decisione (UE) 2018/820) — Testo vigente | Portale Normativo