Art. 9

Monitoraggio

In vigore dal 31 mag 2018
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue: a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune; b) la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune; c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune. Le mappe sono aggiornate ogni anno. 2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali. 3.   In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione. 4.   Le autorità competenti effettuano un'indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all'uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro. 5.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque.
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