Art. 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

In vigore dal 31 mag 2018
Condizioni relative alla gestione dei terreni 1.   Su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale. 2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio. 3.   I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi entro il 31 agosto. 4.   In tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura della superficie prativa segue una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione è basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche. 5.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti è ridotta in conseguenza. 6.   In deroga al paragrafo 3, l'aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.
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Condizioni relative alla gestione dei terreni (Art. 8 Decisione (UE) 2018/820) — Testo vigente | Portale Normativo