Art. 7
Sostegno del SEAE e dell'AED
In vigore dal 11 dic 2017
Sostegno del SEAE e dell'AED
1. Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.
2. Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:
a)
contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all';
b)
coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all', in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.
3. L'AED sostiene la PESCO in particolare:
a)
contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all', per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all';
b)
agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all', specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.
Storico versioni
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