Art. 8
Finanziamento
In vigore dal 11 dic 2017
Finanziamento
1. Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio (2).
2. Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.
Storico versioni
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