Art. 9

Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti

In vigore dal 11 dic 2017
Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti 1.   Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell', paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi. 2.   Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1. 3.   A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.
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