Art. 4
Governanza della PESCO
In vigore dal 11 dic 2017
Governanza della PESCO
1. La governanza della PESCO è organizzata:
—
al livello del Consiglio, e
—
nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.
2. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, del TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:
a)
che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;
b)
che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;
c)
che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;
d)
che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all';
e)
che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;
f)
che stabiliscono un insieme di regole di governanza per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;
g)
che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all', paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all', paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e
h)
che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.
Storico versioni
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