Art. 6
Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni
In vigore dal 11 dic 2017
Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni
1. Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.
2. L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.
3. L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell', paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.
L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.
Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'.
4. Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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